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		<title><![CDATA[Studio  Chimienti - Novità giurisprudenziali nel settore immobiliare - Tutti i forum]]></title>
		<link>http://www.studioavvocatichimienti.com/community/</link>
		<description><![CDATA[Studio  Chimienti - Novità giurisprudenziali nel settore immobiliare - http://www.studioavvocatichimienti.com/community]]></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:41:33 +0000</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[il nuovo sito]]></title>
			<link>http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=14</link>
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:20:29 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=14</guid>
			<description><![CDATA[Complimenti Avvocati!<br />
<br />
era da molto tempo che non passavo dal vostro sito on-line, e lo trovo profondamente innovato nell'organizzazione, nel format e nei contenuti.<br />
<br />
davvero fruibile!<br />
spero possa diventare per voi un valido strumento di lavoro !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Complimenti Avvocati!<br />
<br />
era da molto tempo che non passavo dal vostro sito on-line, e lo trovo profondamente innovato nell'organizzazione, nel format e nei contenuti.<br />
<br />
davvero fruibile!<br />
spero possa diventare per voi un valido strumento di lavoro !]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Presentazione]]></title>
			<link>http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=13</link>
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 04:56:13 +0000</pubDate>
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			<description><![CDATA[Nuovo della community Buongiorno a tutti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nuovo della community Buongiorno a tutti]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Richiesta provvigioni dopo 18 mesi]]></title>
			<link>http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=12</link>
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 04:39:16 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=12</guid>
			<description><![CDATA[Visito un appartamento tramite un' agenzia immobiliare e faccio una mia proposta d'acquisto in data 01-12-2008. Proposta che viene rifiutata dalla parte venditrice perché più bassa della richiesta. Successivamente dopo oltre un anno conosco personalmente e casualmente il proprietario  con il quale, visto che l'appartamento era ancora in vendita, porto avanti la trattativa e concludo al prezzo dell'allora mia proposta del 01-12-2008. In data 28-07-2010 viene redatto regolare atto notarile. Il  22-10-2010 ricevo tramite un legale una richiesta di provvigione da parte dell'agenzia. Chiedo se è legittima la richiesta dell'agenzia visto il tempo trascorso e la conclusione dell'affare al prezzo da me offerto nella proposta d'acquisto.<br />
Distinti saluti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Visito un appartamento tramite un' agenzia immobiliare e faccio una mia proposta d'acquisto in data 01-12-2008. Proposta che viene rifiutata dalla parte venditrice perché più bassa della richiesta. Successivamente dopo oltre un anno conosco personalmente e casualmente il proprietario  con il quale, visto che l'appartamento era ancora in vendita, porto avanti la trattativa e concludo al prezzo dell'allora mia proposta del 01-12-2008. In data 28-07-2010 viene redatto regolare atto notarile. Il  22-10-2010 ricevo tramite un legale una richiesta di provvigione da parte dell'agenzia. Chiedo se è legittima la richiesta dell'agenzia visto il tempo trascorso e la conclusione dell'affare al prezzo da me offerto nella proposta d'acquisto.<br />
Distinti saluti.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pluralità mediatori - a chi devo pagare le provvigioni?]]></title>
			<link>http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=11</link>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:22:12 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=11</guid>
			<description><![CDATA[Egregio avvocato,<br />
sono un vostro fan, mi trovo in una situazione un po’ particolare.<br />
Sto per procedere all’acquisto di un immobile come prima casa. L’immobile è stato visionato inizialmente con l’Agenzia Immobiliare A. Mi sono state fornite le planimetrie e tutte le informazioni a riguardo. E’ stata fatta una visita esaustiva dell’immobile, la visita è stata regolarmente registrata. Al momento però non era ancora completato. Era ancora la grezzo avanzato e non rendeva l’idea. <br />
 <br />
Non trovando ancora un immobile che soddisfacesse le nostre esigenze abbiamo contattato altre agenzie. Una di queste, l’agenzia B, ci ha portato a visionare lo stesso immobile senza averci prima fornito nessuna informazione per identificarlo. Quando siamo arrivati in loco abbiamo detto all’agente immobiliare che avevamo già visitato l’immobile settimane prima.<br />
Ci ha convinti lo stesso ad entrare a visionarlo.<br />
Non abbiamo firmato nessun voglio di visita in quanto già visionato con altra agenzia.<br />
Il giorno dopo l’agente senza nostra richiesta ci ha mandato una mail con le planimetrie che erano già in nostro possesso.<br />
 <br />
Successivamente siamo rientrati in contatto con la prima agenzia e sentito l’impresa costruttrice siamo arrivati ad avanzare una proposta di acquisto che è stata accettata.<br />
L’acquisto vero e proprio del bene avverrà come da clausole imposte sul preliminare successivamente alla vendita del nostro attuale appartamento e alla concessione del mutuo. La concessione del mutuo è già stata approvata in via preliminare.<br />
 <br />
A questo punto si fa avanti l'agenzia B e con una raccomandata ci intima di pagare a lei le provvigioni per la vendita dell’immobile.<br />
L’agente immobiliare ha inoltre fatto una telefonata piuttosto pesante a mia moglie che ne è uscita decisamente turbata.<br />
 <br />
Come dobbiamo comportarci? E’ corretta la richiesta della seconda agenzia? Come possiamo eventualmente tutelarci dalle richieste della seconda agenzia?<br />
 <br />
Grazie mille della Sua preziosa attenzione<br />
David]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Egregio avvocato,<br />
sono un vostro fan, mi trovo in una situazione un po’ particolare.<br />
Sto per procedere all’acquisto di un immobile come prima casa. L’immobile è stato visionato inizialmente con l’Agenzia Immobiliare A. Mi sono state fornite le planimetrie e tutte le informazioni a riguardo. E’ stata fatta una visita esaustiva dell’immobile, la visita è stata regolarmente registrata. Al momento però non era ancora completato. Era ancora la grezzo avanzato e non rendeva l’idea. <br />
 <br />
Non trovando ancora un immobile che soddisfacesse le nostre esigenze abbiamo contattato altre agenzie. Una di queste, l’agenzia B, ci ha portato a visionare lo stesso immobile senza averci prima fornito nessuna informazione per identificarlo. Quando siamo arrivati in loco abbiamo detto all’agente immobiliare che avevamo già visitato l’immobile settimane prima.<br />
Ci ha convinti lo stesso ad entrare a visionarlo.<br />
Non abbiamo firmato nessun voglio di visita in quanto già visionato con altra agenzia.<br />
Il giorno dopo l’agente senza nostra richiesta ci ha mandato una mail con le planimetrie che erano già in nostro possesso.<br />
 <br />
Successivamente siamo rientrati in contatto con la prima agenzia e sentito l’impresa costruttrice siamo arrivati ad avanzare una proposta di acquisto che è stata accettata.<br />
L’acquisto vero e proprio del bene avverrà come da clausole imposte sul preliminare successivamente alla vendita del nostro attuale appartamento e alla concessione del mutuo. La concessione del mutuo è già stata approvata in via preliminare.<br />
 <br />
A questo punto si fa avanti l'agenzia B e con una raccomandata ci intima di pagare a lei le provvigioni per la vendita dell’immobile.<br />
L’agente immobiliare ha inoltre fatto una telefonata piuttosto pesante a mia moglie che ne è uscita decisamente turbata.<br />
 <br />
Come dobbiamo comportarci? E’ corretta la richiesta della seconda agenzia? Come possiamo eventualmente tutelarci dalle richieste della seconda agenzia?<br />
 <br />
Grazie mille della Sua preziosa attenzione<br />
David]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Revocabilità della proposta sentenza n. 18001/2010]]></title>
			<link>http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=10</link>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 17:39:09 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=10</guid>
			<description><![CDATA[Ove il termine di irrevocabilità della proposta contrattuale, ex art. 1329 cod. civ., sia fissato dalle parti in coincidenza con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita o, in difetto, con il rogito notarile di trasferimento della proprietà, deve negarsi l'esistenza stessa della sua apposizione alla proposta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ove il termine di irrevocabilità della proposta contrattuale, ex art. 1329 cod. civ., sia fissato dalle parti in coincidenza con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita o, in difetto, con il rogito notarile di trasferimento della proprietà, deve negarsi l'esistenza stessa della sua apposizione alla proposta.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Sentenza n. 23825 del 11/11/2009]]></title>
			<link>http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=9</link>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 18:35:44 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=9</guid>
			<description><![CDATA[Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, è necessaria, in riferimento agli immobili costruiti anteriormente al 1° settembre 1967, una dichiarazione, predisposta nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante tale circostanza. Tale dichiarazione può avvenire per opera del promittente alienante ovvero anche del promissario acquirente e può essere prodotta per la prima volta nel giudizio d’appello, dovendo essere valutata dal giudice prima dell’emissione della sentenza che tenga luogo del contratto non concluso. La legittimità della sollevata eccezione, da parte del promissario acquirente, di inadempimento o di inesatto adempimento del contratto preliminare costituisce un’indagine riservata all’apprezzamento del giudice di merito, censurabile. di fronte al giudice della legittimità, solo in caso di omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione oppure in ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme giuridiche.<br />
________________________________________]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, è necessaria, in riferimento agli immobili costruiti anteriormente al 1° settembre 1967, una dichiarazione, predisposta nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante tale circostanza. Tale dichiarazione può avvenire per opera del promittente alienante ovvero anche del promissario acquirente e può essere prodotta per la prima volta nel giudizio d’appello, dovendo essere valutata dal giudice prima dell’emissione della sentenza che tenga luogo del contratto non concluso. La legittimità della sollevata eccezione, da parte del promissario acquirente, di inadempimento o di inesatto adempimento del contratto preliminare costituisce un’indagine riservata all’apprezzamento del giudice di merito, censurabile. di fronte al giudice della legittimità, solo in caso di omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione oppure in ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme giuridiche.<br />
________________________________________]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 30 settembre 2010 n. 20508]]></title>
			<link>http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=8</link>
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:34:07 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=8</guid>
			<description><![CDATA[La prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 20508 ha riconfermato il principio in base al quale, l'immobile realizzato in costanza di matrimonio sul terreno di proprietà esclusiva di uno degli sposi è sempre escluso dalla comunione legale, dal momento che le disposizioni sull'accessione prevalgono sulla disciplina che regola i rapporti patrimoniali degli sposi. Al coniuge non intestatario è riconosciuto però il diritto di ripetere nei confronti dell'altro quanto eventualmente speso per la costruzione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 20508 ha riconfermato il principio in base al quale, l'immobile realizzato in costanza di matrimonio sul terreno di proprietà esclusiva di uno degli sposi è sempre escluso dalla comunione legale, dal momento che le disposizioni sull'accessione prevalgono sulla disciplina che regola i rapporti patrimoniali degli sposi. Al coniuge non intestatario è riconosciuto però il diritto di ripetere nei confronti dell'altro quanto eventualmente speso per la costruzione.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[presentazione]]></title>
			<link>http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=7</link>
			<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 08:16:59 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=7</guid>
			<description><![CDATA[Salve a tutti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Salve a tutti.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UN SALUTO ANCHE DA FALMA CHE SI PRESENTA.]]></title>
			<link>http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=6</link>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 12:41:40 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=6</guid>
			<description><![CDATA[Salutando i pochi gia' iscritti, ma anticipando il saluto ai "numerosi" che presto si iscriveranno a questa bella iniziativa, di seguito, ci presentiamo ed illustriamo brevemente, la nostra attivita'.<br />
<br />
Siamo un team di professionisti, altamente preparati, sempre a disposizione del cliente e, per chi veramente ne ha bisogno, siamo disponibili anche gratuitamente. <br />
Operiamo in ambito Nazionale, con numerose sedi in collaborazione. Vantiamo la possibilità di poter offrire tutti i prodotti finanziari esistenti, forti anche di numerose convenzioni bancarie e finanziarie, di primissimo piano. <br />
<br />
FALMA dispone inoltre,  di un "paniere prodotti" diversificato, quali ad esempio,  un innovativo sistema telematico, collegato con primarie compagnie di "Assicurazioni Auto" che puo' far risparmiare fino al 50% sull'importo della polizza RC Auto.<br />
Falma offre anche la possibilita' di costituire una rete di vendita in campo "Energia" (gas ed elettricita'), con un gestore tedesco affidabile e che restituisce storni interessanti ai propri agenti.<br />
<br />
ALMA FINANZIAMENTI (FALMA) nasce nell' ottobre del 2008 dalla volontà dei propri soci di proporsi come vera alternativa etica sul mercato. Voluta quale manifestazione di vere idee innovative, di una reale volontà di fare, trova concretezza nell' aiutare quanti necessitano, operando onestamente e professionalmente. <br />
Società costituita per vocazione, è diventata una vera passione per quanti vi operano. <br />
<br />
ANCORA UN SALUTO A TUTTI !<br />
<br />
<br />
 <img src="http://www.falma.it/images/uomo.gif" border="0" alt="[Immagine: uomo.gif]" /><a href="http://www.falma.it" target="_blank">IL NOSTRO SITO:</a> <a href="http://www.falma.it" target="_blank">http://www.falma.it</a>  <a href="mailto:direzione@falma.it">         Contatto con la Direzione:</a>   direzione@falma.it[img]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Salutando i pochi gia' iscritti, ma anticipando il saluto ai "numerosi" che presto si iscriveranno a questa bella iniziativa, di seguito, ci presentiamo ed illustriamo brevemente, la nostra attivita'.<br />
<br />
Siamo un team di professionisti, altamente preparati, sempre a disposizione del cliente e, per chi veramente ne ha bisogno, siamo disponibili anche gratuitamente. <br />
Operiamo in ambito Nazionale, con numerose sedi in collaborazione. Vantiamo la possibilità di poter offrire tutti i prodotti finanziari esistenti, forti anche di numerose convenzioni bancarie e finanziarie, di primissimo piano. <br />
<br />
FALMA dispone inoltre,  di un "paniere prodotti" diversificato, quali ad esempio,  un innovativo sistema telematico, collegato con primarie compagnie di "Assicurazioni Auto" che puo' far risparmiare fino al 50% sull'importo della polizza RC Auto.<br />
Falma offre anche la possibilita' di costituire una rete di vendita in campo "Energia" (gas ed elettricita'), con un gestore tedesco affidabile e che restituisce storni interessanti ai propri agenti.<br />
<br />
ALMA FINANZIAMENTI (FALMA) nasce nell' ottobre del 2008 dalla volontà dei propri soci di proporsi come vera alternativa etica sul mercato. Voluta quale manifestazione di vere idee innovative, di una reale volontà di fare, trova concretezza nell' aiutare quanti necessitano, operando onestamente e professionalmente. <br />
Società costituita per vocazione, è diventata una vera passione per quanti vi operano. <br />
<br />
ANCORA UN SALUTO A TUTTI !<br />
<br />
<br />
 <img src="http://www.falma.it/images/uomo.gif" border="0" alt="[Immagine: uomo.gif]" /><a href="http://www.falma.it" target="_blank">IL NOSTRO SITO:</a> <a href="http://www.falma.it" target="_blank">http://www.falma.it</a>  <a href="mailto:direzione@falma.it">         Contatto con la Direzione:</a>   direzione@falma.it[img]]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SCIA, permesso di costruire e DIA]]></title>
			<link>http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=5</link>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 15:29:56 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=5</guid>
			<description><![CDATA[La scelta del legislatore di inserire il nuovo istituto della SCIA, acronimo di “segnalazione certificata d’inizio attività”, all’interno della legge fondamentale che disciplina il procedimento amministrativo in generale, tramite l’art. 49 del d.l. 78/2010 (come convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122), che ha novellato l’art. 19 della legge 241/1990, ha fatto nascere una serie di dubbi, in buona parte ancora non del tutto risolti, circa i margini di applicazione di siffatto istituto giuridico ai vari rami del diritto. Senza addentrarci, in questa sede, sulle implicazioni che la SCIA ha sicuramente apportato con riferimento allo Sportello Unico delle Attività Produttivo, ci si chiede da più parti se il nuovo istituto sia applicabile alla materia edilizia. Basta dare un’occhiata ai siti istituzionali dei vari Comuni italiani per notare che, mentre un numero sempre crescente di essi è aggiornato alla novella, in parecchi uffici tecnici comunali si è deciso di attendere chiarimenti governativi. Un importante passo avanti in tal senso è stato compiuto dalla Nota del Ministero della Semplificazione normativa prot. n. 1342 del 16 settembre u.s.: questa ha precisato che, a parere dell’Ufficio Legislativo che l’ha redatta, la SCIA si applica senz’altro all’edilizia, ma non sostituisce né il permesso di costruire, né la DIA rilasciata in sostituzione del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 22, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 380/2001; questi ultimi titoli abilitativi, infatti, continuerebbero ad essere disciplinati dalle specifiche regole per essi rispettivamente indicate dal Testo Unico dell’Edilizia e dalle normative, anche regionali, che li contemplano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La scelta del legislatore di inserire il nuovo istituto della SCIA, acronimo di “segnalazione certificata d’inizio attività”, all’interno della legge fondamentale che disciplina il procedimento amministrativo in generale, tramite l’art. 49 del d.l. 78/2010 (come convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122), che ha novellato l’art. 19 della legge 241/1990, ha fatto nascere una serie di dubbi, in buona parte ancora non del tutto risolti, circa i margini di applicazione di siffatto istituto giuridico ai vari rami del diritto. Senza addentrarci, in questa sede, sulle implicazioni che la SCIA ha sicuramente apportato con riferimento allo Sportello Unico delle Attività Produttivo, ci si chiede da più parti se il nuovo istituto sia applicabile alla materia edilizia. Basta dare un’occhiata ai siti istituzionali dei vari Comuni italiani per notare che, mentre un numero sempre crescente di essi è aggiornato alla novella, in parecchi uffici tecnici comunali si è deciso di attendere chiarimenti governativi. Un importante passo avanti in tal senso è stato compiuto dalla Nota del Ministero della Semplificazione normativa prot. n. 1342 del 16 settembre u.s.: questa ha precisato che, a parere dell’Ufficio Legislativo che l’ha redatta, la SCIA si applica senz’altro all’edilizia, ma non sostituisce né il permesso di costruire, né la DIA rilasciata in sostituzione del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 22, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 380/2001; questi ultimi titoli abilitativi, infatti, continuerebbero ad essere disciplinati dalle specifiche regole per essi rispettivamente indicate dal Testo Unico dell’Edilizia e dalle normative, anche regionali, che li contemplano.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pluralita' di mediatori?]]></title>
			<link>http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=4</link>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 11:46:20 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=4</guid>
			<description><![CDATA[Parto subito inaugurando il Forum con un argomento bomba, direi tra i piu' spinosi che ci sia.<br />
<br />
La domanda è:<br />
Io compratore vado lunedi' a vedere una casa, mi piace e alla fine della visita dico all'A.I. che faro' sapere.<br />
<br />
Vado a casa.<br />
<br />
Venerdi' vado a vedere la solita casa con un'altra A.I., non dico nulla sul momento e decido di fare con quest'ultimo una proposta d'acquisto per la casa.<br />
Concludiamo la trattativa con successo.<br />
<br />
Ora, siamo in presenza di:<br />
-Pluralita' di mediatori (quindi si deve ripartire la provvigione tra la prima Agenzia e la seconda)<br />
-Scavalco da parte del compratore nei confronti della prima Agenzia (quindi si deve pagare le provvigioni alla prima Agenzia)<br />
-Non conta nulla la segnalazione ed accompagnamento della prima Agenzia, si paga la seconda Agenzia e basta)<br />
<br />
Graditissimo anche un intervento esplicativo dell'avv.<br />
<br />
Riflettete bene prima di parlare.......a voi e grazie.<br />
<br />
P.S. dimenticavo, sono un A.I.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Parto subito inaugurando il Forum con un argomento bomba, direi tra i piu' spinosi che ci sia.<br />
<br />
La domanda è:<br />
Io compratore vado lunedi' a vedere una casa, mi piace e alla fine della visita dico all'A.I. che faro' sapere.<br />
<br />
Vado a casa.<br />
<br />
Venerdi' vado a vedere la solita casa con un'altra A.I., non dico nulla sul momento e decido di fare con quest'ultimo una proposta d'acquisto per la casa.<br />
Concludiamo la trattativa con successo.<br />
<br />
Ora, siamo in presenza di:<br />
-Pluralita' di mediatori (quindi si deve ripartire la provvigione tra la prima Agenzia e la seconda)<br />
-Scavalco da parte del compratore nei confronti della prima Agenzia (quindi si deve pagare le provvigioni alla prima Agenzia)<br />
-Non conta nulla la segnalazione ed accompagnamento della prima Agenzia, si paga la seconda Agenzia e basta)<br />
<br />
Graditissimo anche un intervento esplicativo dell'avv.<br />
<br />
Riflettete bene prima di parlare.......a voi e grazie.<br />
<br />
P.S. dimenticavo, sono un A.I.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un saluto lo devo fare pure io....]]></title>
			<link>http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=3</link>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 09:14:21 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=3</guid>
			<description><![CDATA[Salve a tutti e benvenuti dal realizzatore del sito <img src="images/smilies/smile.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Smile" title="Smile" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Salve a tutti e benvenuti dal realizzatore del sito <img src="images/smilies/smile.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Smile" title="Smile" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Benvenuti a tutti]]></title>
			<link>http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=2</link>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 08:57:42 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=2</guid>
			<description><![CDATA[Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti e  coloro che lo faranno. Questa è un'altra iniziativa per rendere ancora più forte il legame che si è instaurato tra lo studio e, le oramai più di mille agenzie che seguiamo.<br />
Spero possa essere utilizzato per lo scambio di pareri ed opinioni e consentire la crescita professionale di tutti onde fornire ai clienti una consulenza più qualificata.<br />
Buon lavoro a tutti.<br />
Massimo Chimienti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti e  coloro che lo faranno. Questa è un'altra iniziativa per rendere ancora più forte il legame che si è instaurato tra lo studio e, le oramai più di mille agenzie che seguiamo.<br />
Spero possa essere utilizzato per lo scambio di pareri ed opinioni e consentire la crescita professionale di tutti onde fornire ai clienti una consulenza più qualificata.<br />
Buon lavoro a tutti.<br />
Massimo Chimienti.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Buongiorno, anzi Buonasera a tutti]]></title>
			<link>http://www.studioavvocatichimienti.com/community/showthread.php?tid=1</link>
			<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 20:14:21 +0000</pubDate>
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			<description><![CDATA[C'è nessuno? A quanto pare sta a me inaugurare col primo post questa nuova community...<br />
Sono Giancarlo Toscani, agente immobiliare dal lontano 1989, ho mosso i primi passi in Tecnocasa e dopo 10anni e 2 uffici ho deciso di intraprendere questa professione in maniera autonoma e non più in franchising. Oggi lavoro con mia moglie nel nostro ufficio sotto l'insegna ToscaniCasa perchè a garanzia del cliente ci metto sia il nome che la faccia!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[C'è nessuno? A quanto pare sta a me inaugurare col primo post questa nuova community...<br />
Sono Giancarlo Toscani, agente immobiliare dal lontano 1989, ho mosso i primi passi in Tecnocasa e dopo 10anni e 2 uffici ho deciso di intraprendere questa professione in maniera autonoma e non più in franchising. Oggi lavoro con mia moglie nel nostro ufficio sotto l'insegna ToscaniCasa perchè a garanzia del cliente ci metto sia il nome che la faccia!]]></content:encoded>
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